Ddl Aprea 2: il porcellum scolastico (short version)

no-porcellumIl disegno di legge per la riforma degli organi collegiali della scuola continua la sua corsa alla Commissione Cultura della Camera, che ha elaborato un nuovo testo unificato che mitiga alcuni aspetti dell’originale ddl Aprea, mantenendo purtroppo la stessa impostazione di fondo. È stata completamente eliminata la parte sulla chiamata diretta dei docenti da parte delle scuole, che aveva agitato i sindacati.

Valentina Aprea (PdL), presidente della Commissione Cultura della Camera e relatrice del ddl, mantiene abusivamente il proprio posto da deputato: infatti dovrebbe dimettersi per incompatibilità con la carica di membro della giunta regionale della Lombardia.

Le scuola avrebbero autonomia statutaria. Ciò significa che, se ora il funzionamento e la composizione del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali sono pressoché uniformi per tutte le scuole della nazione (infatti le regole del CdI sono stabilite dall’art. 8 del D.Lgs. 297/94), il ddl afferma invece che gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Insomma, ogni scuola avrà organi collegiali che funzionano in modo diverso e addirittura diversi organi di partecipazione (così è più divertente!).

Questa è una concezione patologica dell’autonomia scolastica: gli organi collegiali, in particolare il Consiglio di Istituto, non hanno più ampi poteri decisionali: piuttosto, sono liberi di decidere da soli il proprio funzionamento e la propria composizione.

Consiglio dell’autonomia (ex Consiglio di Istituto)

Il Consiglio di Istituto è ribattezzato Consiglio dell’autonomia (nel testo precedente era Consiglio di indirizzo) e il numero dei componenti viene assai ridotto (ora per le scuole con più di 500 studenti sono previsti 19 membri). Vediamo quali sono le caratteristiche del CdA:

  • Composizione: tra i 9 e i 13 membri, docenti e genitori in pari numero. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
  • Membri esterni: non più di due.
  • Durata: 3 anni (come il CdI attuale).
  • ATA (bidelli, tecnici di laboratorio, amministrativi): semplicemente, la loro rappresentanza è cancellata.
  • Docenti e genitori sono rappresentanti in egual numero nel CdA.
  • Studenti: devono essere rappresentati, ma il ddl non dice quanti debbano essere (anche uno solo andrebbe bene!). Gli studenti minorenni – come ora – non possono votare sulle questioni economiche.

Come ho già scritto nell’articolo precedente, l’ingresso di membri esterni nel CdA comprometterebbe l’autonomia degli istituti, e l’imparzialità degli stessi insegnamenti. Il modello che si propone, molto più annacquato, è quello delle charter schools americane, che non hanno dimostrato evidenti vantaggi rispetto alle scuola pubbliche. Le scuole non possono diventare direttamente fondazioni, ma possono possono ricevere contributi da fondazioni per sostenere la propria offerta formativa.

Consigli di Classe

Attualmente il Consiglio di Classe è presieduto dal DS ed è composto, oltre che da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti. Il ddl abroga esplicitamente queste norme, ma non è chiaro che cosa introduca al loro posto.

Si dice questo: il Consiglio dei docenti opera anche per consigli di classe. Quindi i Consigli di Classe sarebbero composti solo dai docenti? Beh, poi però si dice che lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe. Insomma, la partecipazione di studenti e genitori nelle classi è demandata allo statuto della scuola, non è più garantita dalla legge, diventa una sorta di concessione della scuola stessa.

I rappresentanti di genitori e degli studenti potrebbero anche non essere eletti, ma designati in altro modo. Il comma è troppo generico per fare deduzioni ragionevoli.

Diritto di assemblea: addio!

Il ddl abrogherebbe dall’art. 12 all’art. 15 del D.Lgs. 297/94, che istituiscono e regolano in modo preciso, per genitori e studenti, il diritto di assemblea. In particolare verrebbero abbattuti, in un colpo solo, l’assemblea di classe, il comitato degli studenti e dei genitori (riunione dei rappresentanti di classe) e l’assemblea generale d’istituto.

Conclusioni

Dietro il feticcio dell’autonomia scolastica – che viene garantita in modo formale, cioè finto, e non sostanziale – si cela la sostanziale volontà di distruggere gli organismi di partecipazione democratica di studenti e famiglie e favorire le influenze esterne nell’amministrazione scolastica.

Il ddl – al di là dei contenuti – è scritto male dal punto di vista tecnico: sostituisce le norme del Testo Unico sulla scuola, che sono dettagliate, specifiche e ben fatte, con un’accozzaglia di frasi generiche e inconcludenti che non dicono nulla sul vero funzionamento degli organi collegiali, poiché esso è delegato alle singole istituzioni scolastiche.

Questo ddl soffoca la libera dialettica democratica interna ad ogni scuola. È vero che il nuovo testo unificato è migliore del ddl 953 nella sua formulazione originale, ma è comunque molto peggio dello statu quo, in cui gli studenti e le famiglie hanno ampissimi spazi di partecipazione garantiti direttamente dalla legge a livello nazionale.

È quindi necessario che tutte le forze di buon senso che credono nella democrazia anche a scuola si mobilitino contro questo porcellum bipartisan.

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