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DDL Aprea: il Ministro Profumo prende le distanze (con una frase fatta sparire?)
Con una lettera aperta a studenti e insegnanti, oggi il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo chiarisce la propria posizione sugli argomenti “caldi” oggetto delle recenti proteste degli studenti.
Il Ministro afferma di essere consapevole della mancanza di risorse destinate alla formazione e alla ricerca, e di ascoltare le voci critiche provenienti dagli studenti. Fa notare come il Governo abbia saputo cambiare idea per quanto riguarda l’innalzamento dell’orario di lavoro dei docenti a 24 ore settimanali.
In particolare si sofferma sul PDL 953, comunemente detto DDL Aprea, in un passaggio della lettera (il grassetto è mio):
Colgo l’occasione di questa mia lettera per fare chiarezza su uno dei punti che più hanno suscitato le proteste: il disegno di legge 953, detto comunemente “ddl Aprea”. Ritengo doveroso specificare che tale proposta è stata formulata e discussa in piena autonomia dal Parlamento, con la partecipazione di tutte le forze politiche. Dunque non c’è alcuna diretta responsabilità del Governo, né mia personale, nelle proposte ivi contenute. Auspico, invece, che tutte le forze politiche sappiano ascoltare il dissenso di vaste parti del mondo della scuola e intendano recepire le opportune proposte di modifica durante la discussione attualmente avviata al Senato.
C’è però una precisa frase virgolettata, riportata da numerosi organi di stampa (adnkronos, TMnews, La Stampa, Repubblica.it, L’Unità), che non è presente nel comunicato leggibile sul sito del MIUR.
[...] non c’è alcuna diretta responsabilità del Governo, né mia personale, nelle proposte ivi contenute. Peraltro, in alcun modo ho partecipato alla stesura del testo o ne ho mai condiviso l’impianto.
Era una presa di posizione troppo dura, successivamente corretta? Purtroppo non dispongo di uno screenshot della prima versione del comunicato del MIUR.
DDL Aprea sugli organi collegiali della scuola al Senato: il punto della situazione
Nelle recenti manifestazioni di piazza gli studenti hanno protestato contro il disegno di legge ex-Aprea sulla riforma degli organi collegiali della scuola. Ma cos’è questo disegno di legge, che cosa prevede e a che punto è del suo iter parlamentare?
Dal 2008 – data in cui l’ex deputata Valentina Aprea, ex presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, presentò la prima versione del disegno di legge – vi sono stati parecchi cambiamenti al ddl. L’iter del disegno di legge è stato piuttosto complesso, e potete trovare i dettaglisul sito del Senato. Quello che c’è da sapere è che il ddl è stato assegnato alla Commissione Cultura della Camera in sede legislativa, e, dopo essere stato approvato, è passato all’esame del Senato. Sede legislativa significa che la commissione parlamentare può legiferare direttamente senza che sia necessario il voto dell’intera aula sul provvedimento. Questa scelta è stata criticata da più parti, poiché fa passare in sordina l’esame parlamentare di un provvedimento di una certa importanza.
Prima di procedere, le fonti: il testo completo e aggiornato del PDL 953 “ex-Aprea” (10 ottobre) e il dossier del Senato (a vostro rischio e pericolo: sono 72 pagine di linguaggio altamente burocratico).
Ddl Aprea: “tagli” per i rappresentanti degli studenti e le assemblee scolastiche
Mentre illustri commentatori scolastici dibattono appassionatamente sulla finta rivoluzione digitale di Profumo, con libri misti che in verità sono cartacei e tablet solo per pochi, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati prosegue l’esame di un disegno di legge che, se approvato, modificherebbe sostanzialmente gli organi collegiali della scuola e le modalità democratiche di partecipazione di studenti e famiglie.
Sto parlando del famoso progetto di legge 953 ex-Aprea (“Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”), di cui ho pubblicato l’ultima versione che comprende gli emendamenti fino al 19 settembre 2012. Ho già analizzato in più occasioni il ddl: qui voglio raccontarvi che cosa prevede l’ultima versione del ddl.
Il punto cardine del provvedimento è l’autonomia statutaria delle scuole: tramite lo statuto esse potranno regolare la composizione e il funzionamento dei propri organi di gestione. Non vi sarebbe più una regolamentazione unica nazionale di organi come il Consiglio di Istituto (che diventa Consiglio dell’Autonomia), il Consiglio dei Docenti o i Consigli di Classe: tutto verrebbe rimesso ai singoli istituti scolastici.
Consiglio dell’Autonomia (ex Consiglio di Istituto)
Il Consiglio dell’Autonomia è l’organo collegiale più importante della scuola perché raccoglie le rappresentanze di tutte le componenti. Con gli ultimi emendamenti, l’impostazione base del CdA è pressapoco quella attuale, salve alcune differenze nella composizione. Riporto di seguito il passo più significativo.
1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai
docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
Gli emendamenti migliorano alcune “spigolosità” delle versioni precedenti: in particolare, ritorna la rappresentanza del personale ATA e si stabiliscono delle proporzioni precise nella rappresentanza delle componenti, che in pratica restano quelle attuali, se non si considera il fatto che diminuendo il numero dei consiglieri aumenta il peso del voto del dirigente scolastico, che è membro di diritto.
Ecco una composizione plausibile del CdA per una generica scuola superiore:
- Dirigente scolastico
- Direttore dei servizi generali e amministrativi (senza diritto di voto)
- 4 docenti
- 2 studenti
- 2 genitori (di cui uno è presidente)
- 1 ATA
- 2 eventuali membri esterni (senza diritto di voto)
Il CdA sarebbe composto così da 11 membri (12 o 13 con i componenti esterni). Se le rappresentanze dei docenti, studenti e genitori fossero invece dimezzate (2-1-1), il CdA si potrebbe costituire solo con la partecipazione obbligatoria di 2 membri esterni, per raggiungere il numero minimo di 9 membri: nella pratica, reputo improbabile che ciò avvenga.
Attualmente nelle scuole con più di 500 alunni il Consiglio di Istituto arriva fino a 19 membri. Si può discutere se sia meglio un Consiglio di Istituto “grande” o “piccolo”. Riducendo la rappresentanza delle componenti, non si risparmia niente: infatti nessun consigliere percepisce emolumenti per il proprio ruolo. Con le nuove regole sul dimensionamento scolastico, poi, una scuola può arrivare a contenere tranquillamente 1000 o 2000 studenti, con il doppio dei genitori e più di un centinaio di docenti. È giusto che 1000 studenti abbiano solo due rappresentanti di istituto? Secondo me, no.
Il Consiglio dei Docenti (ex Collegio Docenti) non subisce variazioni significative, a parte il fatto che il suo funzionamento, come quello di tutti gli organi, è rimesso allo Statuto della scuola.
Partecipazione di studenti e famiglie
Qui la situazione si fa molto fumosa e purtroppo il ddl rimane fortemente peggiorativo per i diritti di studenti e genitori. La normativa attuale dà ampi spazi di partecipazione alle due componenti e prevede le assemblee (che sono un diritto ben definito anche nei tempi) negli orari di lezione.
Il ddl Aprea abroga (art. 12) gli articoli del Testo Unico sulla scuola che sanciscono il diritto di assemblea di studenti e genitori. Con che cosa li sostituisce?
Resta innanzitutto il Consiglio di Classe, non più come organo partecipativo, ma come articolazione del Consiglio dei Docenti. Il ddl rasenta il paradosso con i commi 3 e 4 dell’art. 6, che si contraddicono in successione:
3. L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e
standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
Prima si dice che i docenti sono pienamente responsabili dell’attività didattica della classe, salvo poi dire che gli studenti e i genitori partecipano “necessariamente” alla “definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe”, e quindi “interferiscono” per forza con l’attività didattica! Ma non erano i docenti ad essere responsabili di ciò? Boh!
Non si dice neppure se questa “necessaria partecipazione” si svolgerà attraverso la democratica elezione di rappresentanti di classe, o meno. Tutto dipende dagli Statuti. Studenti e genitori avranno diritto di voto nel Consiglio di Classe? Non lo sappiamo.
Il diritto di assemblea è eliminato e sostituito dal vago art. 7:
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
Lo Statuto potrebbe per esempio dire che gli studenti hanno diritto ad un’ora di assemblea di classe al quadrimestre. E sarebbe pienamente legittimo!
In conclusione, anche dopo gli ultimi emendamenti questo resta un provvedimento fortemente negativo per gli studenti, che dovrebbero contrastarlo in ogni modo per evitare che la loro voce negli organi istituzionali scolastici venga messa a tacere una volta per tutte.
Vogliono abolire i rappresentanti di classe (e il PD è d’accordo)
Un disegno di legge sta per distruggere gli organi e le assemblee partecipative di genitori e studenti. Quasi nessuno ne parla, mentre fa molto clamore l’irrilevante “riforma del merito” del ministro Profumo.
Quella del rappresentante di classe è la forma di partecipazione più semplice e diretta degli studenti e dei genitori alla vita della scuola. Il rappresentante ha una duplice funzione: da una parte è eletto e coordina la componente di cui fa parte, dall’altra rappresenta gli studenti o i genitori di una classe davanti ai docenti e all’amministrazione scolastica. Nella scuola superiore l’elezione dei rappresentanti di classe è inoltre la prima esperienza di democrazia rappresentativa per gli studenti.
Ma forse non tutti sanno che il rappresentante di classe sta per scomparire.
Valentina Aprea si è dimessa (finalmente) dalla Camera
L’on. Valentina Aprea, autrice del ddl sulla riforma degli organi collegiali, si è finalmente dimessa dalla Camera dei Deputati per incompatibilità con l’incarico di membro di Giunta Regionale.
Tutto merito di Denilog, ovviamente.
Ddl Aprea 2: il porcellum scolastico
Il disegno di legge per la riforma degli organi collegiali della scuola continua la sua corsa alla Commissione Cultura della Camera. Avevo già parlato, a gennaio, del ddl Aprea, il disegno di legge all’esame della Camera che avrebbe rappresentato una seria minaccia per la democrazia scolastica.
Valentina Aprea (PdL), presidente della Commissione Cultura della Camera e relatrice del ddl, mantiene abusivamente il proprio posto da deputato: infatti dovrebbe dimettersi per incompatibilità con la carica di membro della giunta regionale della Lombardia. (Aggiornamento: si è dimessa dalla Camera con qualche mese di ritardo.)
La Commissione Cultura e Istruzione della Camera ha elaborato un nuovo testo unificato che mitiga alcuni aspetti dell’originale ddl Aprea, mantenendo purtroppo la stessa impostazione di fondo. È stata completamente eliminata la parte sulla chiamata diretta dei docenti da parte delle scuole, che aveva agitato i sindacati.
L’origine di tutti i mali del ddl è l’autonomia statutaria delle scuole. Continua a leggere…
Ddl Aprea: il killer della scuola democratica
Immaginatevi una scuola senza i rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe. Anzi, senza Consigli di Classe. E con dei privati che siedono nel Consiglio di Istituto, che ora si chiama Consiglio di Indirizzo. E con docenti di serie A, B e C.
Alla Camera dei Deputati è all’esame un disegno di legge che, se approvato, comprimerebbe gli ampi spazi di discussione e di democrazia attualmente presenti nell’ordinamento scolastico. Mi riferisco agli organi collegiali che, dai Decreti Delegati del 1974, hanno posto le basi per una partecipazione attiva da parte di studenti e famiglie all’amministrazione della scuola.






