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Contributo scolastico: durissima nota MIUR contro i ricatti alle famiglie

10 marzo 2013 3 commenti

Berlusconi: "Vi restituirò il contributo volontario"Torno ad occuparmi, dopo pochi giorni, del “contributo volontario” richiesto da molte scuole alle famiglie degli studenti, talvolta con minacce e ricatti.

Infatti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ancora guidato da Francesco Profumo (che rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti) ha emanato una durissima nota (la n. 593 del 7 marzo 2013) proprio su questo argomento. Non avevo mai visto un documento ufficiale così cattivo, e lo dice uno che non risparmia certo critiche a nessuno.

Il servizio delle Iene sui contributi scolastici deve aver fatto incazzare degli alti dirigenti ministeriali… come iene.

Il capo del Dipartimento per l’Istruzione, Lucrezia Stellacci, richiama la propria precedente circolare, deplora “comportamenti vessatori e poco trasparenti”, ribadisce il diritto ad un’istruzione gratuita ed obbligatoria ed arriva a citare l’art. 23 della Costituzione (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.“).

Il MIUR ritiene che “simili comportamenti, oltre a danneggiare l’immagine dell’intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie” – argomento centrale del mio precedente post – “si configurino come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

Continuano i (meritati) schiaffoni ai dirigenti irresponsabili: “subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo, ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio“.

Invita infine i direttori degli Uffici Scolastici Regionali a verificare e punire gli abusi; auspica che i revisori dei conti svolgano specifici controlli sulle richieste di contributi alle famiglie.

Il sindacato FLC CGIL un anno fa guardava con fastidio – in nome di una mal interpretata autonomia scolastica – il fatto che il Ministero facesse il proprio dovere, richiamando i dirigenti alla legalità:

Noi riteniamo che le scuole della Repubblica abbiano tutti gli strumenti per autoregolarsi: sanno agire in trasparenza, sanno come chiedere, quando ne hanno necessità, piccoli contributi volontari alle famiglie degli alunni chiarendone la destinazione e rendicontando ai diretti interessati sul loro utilizzo.

Sì, certo, si è proprio visto come i presidi si sono autoregolati: con ricatti ed estorsioni alle famiglie… e la CGIL lo sapeva benissimo sin da allora. Poi però ci si lamenta delle vessazioni alle famiglie, quando non si è fatto nulla per punire i responsabili.

Gli abusi relativi ai contributi volontari sono ben noti da anni e i dirigenti scolastici che li compiono spesso si autodenunciano lasciando prove scritte, inconfutabili e pubbliche: le proprie circolari. Che cosa si aspetta? Applichiamo un po’ di meritocrazia: voglio vedere rotolare qualche testa!

Del contributo scolastico, o di come le scuole tradiscono la fiducia degli studenti

3 marzo 2013 1 commento

Non è la prima volta che mi occupo dei contributi scolastici o “contributi volontari” in questo blog.

Per chi fosse arrivato ora, si dice contributo scolastico una donazione, di importo prefissato, che gli istituti scolastici possono richiedere alle famiglie dei propri studenti; i contributi scolastici si versano sui conti correnti delle scuole. Il contributo è cosa ben diversa dalle tasse scolastiche, che sono in genere di entità minore (meno di 20€ all’anno), sono obbligatorie e vanno versate allo Stato. Per le tasse scolastiche sono inoltre previste delle esenzioni per i meno abbienti.

Qual è il problema? I contributi volontari spesso sono fatti passare come obbligatori, alla stregua delle tasse.

Il concetto è stato ripetuto innumerevoli volte anche dagli alti dirigenti MIUR, ma pare che alcuni dirigenti scolastici non l’abbiano capito appieno. Rileggiamo tutti insieme, a voce alta, la FAQ del Ministero dell’Istruzione.

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226″.

Oltre a ciò, raccomando anche la lettura della Circolare Ministeriale del Capo del dipartimento per l’istruzione Lucrezia Stellacci (2012-03-20), che ribadisce la volontarietà dei contributi scolastici.

Tutto questo è bastato? No. Un ottimo servizio delle Iene mostra che, a febbraio 2013, alcuni dirigenti scolastici continuano a richiedere un balzello obbligatorio mediante ricatti e minacce agli studenti e alle famiglie.

Ora, i dirigenti intervistati – di cui avrei evitato di oscurare la faccia – sono ignoranti o in malafede? Io propendo per la seconda ipotesi: infatti non cambiano idea nemmeno quando l’intervistatrice delle Iene mostra loro i chiarissimi testi normativi, fonti primarie per eccellenza, che dovrebbero dissipare ogni dubbio. Alcuni manifestano una spaventosa ignoranza giuridica: pensano che la delibera del Consiglio di Istituto sul contributo volontario possa scavalcare una disposizione di legge (la finanziaria 2007, approvata dal Parlamento); altri sono semplicemente arroganti.

L’imposizione fiscale, cioè la facoltà dello Stato di prendere parte della ricchezza privata dei cittadini per erogare dei servizi alla collettività, non è una cosa da prendere alla leggera: ha delle importanti implicazioni giuridiche, filosofiche, economiche e sociali. Nessuno si deve arrogare il diritto di imporre tributi, se non è autorizzato dalla legge.

La gravità del fatto, più che nell’entità delle somme estorte (che è pure abbastanza elevata: si arriva ai 200€ a testa), sta nell’abuso della fiducia che gli studenti e le loro famiglie ripongono nell’istituzione scuola. Una persona normale di solito non sta a chiedersi se ciò che fa la scuola sia legale o no, ma lo dà per scontato: se neppure la scuola si comporta secondo le leggi, chi diavolo dovrebbe farlo? La scuola deve essere autorevole, ma non lo è se abusa della propria autorità.

Ddl Aprea: “tagli” per i rappresentanti degli studenti e le assemblee scolastiche

22 settembre 2012 Lascia un commento

Che cosa pensa il Ministro del ddl Aprea?

Mentre illustri commentatori scolastici dibattono appassionatamente sulla finta rivoluzione digitale di Profumo, con libri misti che in verità sono cartacei e tablet solo per pochi, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati prosegue l’esame di un disegno di legge che, se approvato, modificherebbe sostanzialmente gli organi collegiali della scuola e le modalità democratiche di partecipazione di studenti e famiglie.

Sto parlando del famoso progetto di legge 953 ex-Aprea (“Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali”), di cui ho pubblicato l’ultima versione che comprende gli emendamenti fino al 19 settembre 2012. Ho già analizzato in più occasioni il ddl: qui voglio raccontarvi che cosa prevede l’ultima versione del ddl.

Il punto cardine del provvedimento è l’autonomia statutaria delle scuole: tramite lo statuto esse potranno regolare la composizione e il funzionamento dei propri organi di gestione. Non vi sarebbe più una regolamentazione unica nazionale di organi come il Consiglio di Istituto (che diventa Consiglio dell’Autonomia), il Consiglio dei Docenti o i Consigli di Classe: tutto verrebbe rimesso ai singoli istituti scolastici.

Consiglio dell’Autonomia (ex Consiglio di Istituto)

Il Consiglio dell’Autonomia è l’organo collegiale più importante della scuola perché raccoglie le rappresentanze di tutte le componenti. Con gli ultimi emendamenti, l’impostazione base del CdA è pressapoco quella attuale, salve alcune differenze nella composizione. Riporto di seguito il passo più significativo.

1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai
docenti;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il Consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell’autonomia e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.

Gli emendamenti migliorano alcune “spigolosità” delle versioni precedenti: in particolare, ritorna la rappresentanza del personale ATA e si stabiliscono delle proporzioni precise nella rappresentanza delle componenti, che in pratica restano quelle attuali, se non si considera il fatto che diminuendo il numero dei consiglieri aumenta il peso del voto del dirigente scolastico, che è membro di diritto.

Ecco una composizione plausibile del CdA per una generica scuola superiore:

  • Dirigente scolastico
  • Direttore dei servizi generali e amministrativi (senza diritto di voto)
  • 4 docenti
  • 2 studenti
  • 2 genitori (di cui uno è presidente)
  • 1 ATA
  • 2 eventuali membri esterni (senza diritto di voto)

Il CdA sarebbe composto così da 11 membri (12 o 13 con i componenti esterni). Se le rappresentanze dei docenti, studenti e genitori fossero invece dimezzate (2-1-1), il CdA si potrebbe costituire solo con la partecipazione obbligatoria di 2 membri esterni, per raggiungere il numero minimo di 9 membri: nella pratica, reputo improbabile che ciò avvenga.

Attualmente nelle scuole con più di 500 alunni il Consiglio di Istituto arriva fino a 19 membri. Si può discutere se sia meglio un Consiglio di Istituto “grande” o “piccolo”. Riducendo la rappresentanza delle componenti, non si risparmia niente: infatti nessun consigliere percepisce emolumenti per il proprio ruolo. Con le nuove regole sul dimensionamento scolastico, poi, una scuola può arrivare a contenere tranquillamente 1000 o 2000 studenti, con il doppio dei genitori e più di un centinaio di docenti. È giusto che 1000 studenti abbiano solo due rappresentanti di istituto? Secondo me, no.

Il Consiglio dei Docenti (ex Collegio Docenti) non subisce variazioni significative, a parte il fatto che il suo funzionamento, come quello di tutti gli organi, è rimesso allo Statuto della scuola.

Partecipazione di studenti e famiglie

Qui la situazione si fa molto fumosa e purtroppo il ddl rimane fortemente peggiorativo per i diritti di studenti e genitori. La normativa attuale dà ampi spazi di partecipazione alle due componenti e prevede le assemblee (che sono un diritto ben definito anche nei tempi) negli orari di lezione.

Il ddl Aprea abroga (art. 12) gli articoli del Testo Unico sulla scuola che sanciscono il diritto di assemblea di studenti e genitori. Con che cosa li sostituisce?

Resta innanzitutto il Consiglio di Classe, non più come organo partecipativo, ma come articolazione del Consiglio dei Docenti. Il ddl rasenta il paradosso con i commi 3 e 4 dell’art. 6, che si contraddicono in successione:

3. L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena  responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e
standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla  definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

Prima si dice che i docenti sono pienamente responsabili dell’attività didattica della classe, salvo poi dire che gli studenti e i genitori partecipano “necessariamente” alla “definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe”, e quindi “interferiscono” per forza con l’attività didattica! Ma non erano i docenti ad essere responsabili di ciò? Boh!

Non si dice neppure se questa “necessaria partecipazione” si svolgerà attraverso la democratica elezione di rappresentanti di classe, o meno. Tutto dipende dagli Statuti. Studenti e genitori avranno diritto di voto nel Consiglio di Classe? Non lo sappiamo.

Il diritto di assemblea è eliminato e sostituito dal vago art. 7:

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Lo Statuto potrebbe per esempio dire che gli studenti hanno diritto ad un’ora di assemblea di classe al quadrimestre. E sarebbe pienamente legittimo!

In conclusione, anche dopo gli ultimi emendamenti questo resta un provvedimento fortemente negativo per gli studenti, che dovrebbero contrastarlo in ogni modo per evitare che la loro voce negli organi istituzionali scolastici venga messa a tacere una volta per tutte.

I numeri dell’Einstein: prof. in fuga, bidelli assenti

13 gennaio 2012 Lascia un commento

A partire dal 12 gennaio 2012 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato il nuovo progetto Scuola in chiaro, che mira a fornire alle famiglie una serie di informazioni su ogni scuola d’Italia mediante un’interfaccia standardizzata.

Sono dunque disponibili i dati del Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Milano, che sono stati inseriti il 2 dicembre 2012 e si riferiscono all’anno scolastico 2010/2011. Purtroppo non è possibile realizzare dei link diretti; ma è sufficiente andare sulla pagina del Ministero e cercare il codice meccanografico dell’Einstein, che è MIPS01000G.

Ecco la scheda dell’Einstein. Si può ricavare qualche informazione interessante. Per esempio si scopre che abbiamo 432 PC desktop (?!?) e 12 laptop in tutto nella scuola, che il numero medio di alunni per classe è massimo nelle terze e minimo nelle seconde, che abbiamo una percentuale abbastanza alta di ripetenti, che la percentuale di promossi è minore della media regionale e statale e qualche altra chicca. Continua a leggere…

No, non credo che questa circolare abbia bisogno di commenti

17 novembre 2011 2 commenti

Non è un fake.

Il Dirigente Scolastico invita gli studenti a far scorrere l'acqua nella tazza del water.

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